lunedì 9 gennaio 2017

Tassa di sbarco per tutte le isole della Laguna di Venezia oppure obbligo di prenotazione attraverso VeneziaUnica

 Decreto legislativo comma 3 art.4 decreto legge 16/03/2012 n°4410

http://www.turistica.it/download/Documenti/imposta_di_soggiorno_-_rapporto_federalberghi_agosto_2015.pdf

L’imposta di sbarco 

Un modo per tassare alla fonte non solo il turista, cioè colui che trascorre almeno una notte nella località, ma anche l’escursionista giornaliero, consiste nell’istituire una tassa sull’accesso alla destinazione, come avviene con l’imposta di sbarco. Ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dal decreto legge 16 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 4410, “i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire […] in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Lo strumento è molto interessante, ed è suscettibile di garantire un maggiore flusso di entrate rispetto all’imposta di soggiorno, in quanto il prelievo interessa anche gli escursionisti e non solo i turisti. Se nell’isola è presente più di un comune, occorre anche definire un criterio di ripartizione del gettito tra i comuni stessi. Viene individuato un Comune capofila al quale attribuire l’ammontare complessivo dell’imposta di sbarco raccolta, per poi ripartirlo fra tutti i Comuni, secondo parametri concordati. L’individuazione di tali parametri, ossia delle percentuali di ripartizione, è problematica ed in alcuni casi ne ha ritardato o ostacolato l’applicazione. Si sono avvalsi per primi di tale facoltà i due comuni dell’isola di Capri, Capri e Anacapri, istituendo una tassa di 1,50 euro sul biglietto dei traghetti, da applicarsi a tutti coloro che raggiungono l’isola e non dispongono di un alloggio di proprietà in loco. 10 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. 12 L’imposta di soggiorno E’ interessante notare che i due comuni fra i quali è divisa l’isola avevano introdotto l’imposta di soggiorno a partire dal 1° gennaio 2012 e successivamente (il 15 giugno 2012 a Capri e il 20 giugno 2012 ad Anacapri) hanno deciso di sostituirla con l’imposta di sbarco. L’importo accertato dell’imposta di sbarco per Capri è stato di circa 1,474 milioni di euro (pari al 64,6% di quello accertato per l’intera Isola) nel 2013 e di circa 1,482 milioni nel 2014 (63,2%); specularmente, al comune di Anacapri è stato attribuito il 35,4% del gettito relativo all’anno 2013 ed il 36,8% nel 2014. L’imposta di sbarco è stata applicata anche a Ponza (1,50 euro), Giglio e a Giannutri (1,50 euro), all’Isola di Capraia (1,50 euro), alle Isole Tremiti (1,50 per adulti, 1,0 euro per bambini), a Santa Maria di Salina, a Malfa (1,50 euro) a Lipari, a Procida, a La Maddalena, a Ventotene (1.50 euro) ed a Favignana (1,50 euro). A partire dall’estate 2013 l’imposta di sbarco di 1 euro è attiva anche negli otto comuni dell’Isola d’Elba (Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell’Elba) e nel comune di Lampedusa e Linosa, dove si corrisponde la cifra di 1,50 euro. Da aprile 2014 è stata istituita l’imposta di sbarco anche dal comune di Stresa (VB), dove è alternativa all’imposta di soggiorno limitatamente a coloro che soggiornano nelle strutture ricettive di una delle “Isole Borromee”. Il comune di Stresa applica contemporaneamente sia la l’imposta di soggiorno che l’imposta di sbarco. All’isola La Maddalena il cliente-turista è esentato dal pagamento dell’imposta di sbarco se dimostra di soggiornare per almeno una notte in strutture ricettive o in appartamenti regolarmente locati. Tabella 1 - I comuni che hanno istituito l’imposta di sbarco. Luglio 2015 n. Comune Provincia n. Comune Provincia 1 Anacapri Napoli 13 S. Marina Salina Messina 2 Capri Napoli 14 Malfa Messina 3 Procida Napoli 15 Campo nell'Elba Livorno 4 Ponza Latina 16 Capoliveri Livorno 5 Ventotene Latina 17 Capraia Isola Livorno 6 Stresa Verbania 18 Isola del Giglio: Giglio e Giannutri Grosseto 7 Montisola Brescia 19 Marciana Livorno 8 Isole Tremiti Foggia 20 Marciana Marina Livorno 9 La Maddalena Sassari 21 Porto Azzurro Livorno 10 Favignana Trapani 22 Portoferraio Livorno 11 Lampedusa e Linosa Agrigento 23 Rio Marina Livorno 12 Lipari Messina 24 Rio nell'Elba Livorno Fonte: Osservatorio sulla fiscalità locale. Federalberghi – Studio Becheri Il successo immediato riscosso dallo strumento testimonia come le forme di prelievo di carattere generalista, che si rivolgono all’intera platea di coloro che visitano il territorio, ricevano grande attenzione da parte degli amministratori locali. 

Articolo del Gazzettino
http://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/lo_prospetta_un_decreto_usato_anche_a_capri_e_ischia-2184263.html

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